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Descrizione
Con deliberazione di C.C. n. 18 del 23/05/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U.
Con deliberazione di C.C. n. 2 del 18/04/2023 sono state approvate, per l’anno 2023, le seguenti aliquote I.M.U.:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 5,2 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: Esenti, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (in caso contrario si applica l’aliquota ordinaria);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 9,8 per mille (di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato)
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 9,8 per mille
- terreni agricoli: 7,6 per mille
- aree fabbricabili: 9,8 per mille
Le scadenze sono le seguenti: Acconto 16 giugno 2023; Saldo: 18 dicembre 2023.
Sono altresì esenti IMU:
- Le abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7), con eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Gli altri immobili previsti dall’articolo 1 comma 759 della Legge 160/2019;
- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Per maggiori informazioni consultare gli allegati.
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A cura di
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Allegati
valore-aree-edificabili
informativa-nuova-imu-saldo-2023
delibera-aliquote-imu-anno-2023
doc12475120200526104303
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Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2024, 13:40