Amministratore di sostegno
Amministratore di sostegno
Ultima modifica 23 luglio 2024
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
DESCRIZIONE
L’amministratore di sostegno è una figura prevista dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 che ha modificato il titolo XII del Codice Civile inserendolo tra le “Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare per rappresentare, assistere o sostituire colui che, per infermità fisica o psichica, anche parziale o temporanea, si trovi nell’impossibilità di provvedere da solo ai propri interessi.
L’amministratore di sostegno deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
CHI PUO’ AVVIARE LA PROCEDURA
Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell’interdetto;
- curatore dell’inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno
COME FARE
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale – Sezione Volontaria Giurisdizione del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.